D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia diesercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degliedifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienicisanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)
(GU n.149 del 27-6-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, esuccessive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme perl’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di usorazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo dellefonti rinnovabili di energia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energeticonell’edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivemodificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE,di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare,l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l’adozione dicriteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti dellaprestazione energetica;
Visto l’articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplinal’esercizio e la manutenzione degli impianti termici per laclimatizzazione invernale ed estiva;
Visto l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che,fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cuiall’articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, l’attuazione delle disposizioni contenute nelmedesimo decreto legislativo;
Visto l’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo chedisciplina in via transitoria l’esercizio, la manutenzione el’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernaleed estiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizioe la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini delcontenimento del consumo d’energia, in attuazione dell’articolo 4,comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato daldecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologiedi calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degliedifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale eper la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, inattuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), deldecreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi’ comemodificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recanteattuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degliusi finali dell’energia e i servizi energetici, nonche’ abrogazionedella direttiva 93/76/CE e, in particolare, l’articolo 4 cheindividua le funzioni attribuite all’Unita’ per l’efficienza
energetica istituita presso l’Agenzia nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) edell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti(CNCU);
Considerato che l’emanazione del presente decreto e’ funzionalealla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolaredell’articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, aisensi dell’articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e’ stato presentato ricorso allaCorte di Giustizia dell’Unione europea con richiesta di condannadell’Italia per attuazione incompleta e non conforme della citatadirettiva 2002/91/CE;
Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degliimpianti per la climatizzazione estiva, la cui assenzanell’ordinamento italiano e’ stata rilevata dalla Commissioneeuropea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento deicosti per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione,esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagliimpianti termici installati negli edifici;
Considerato che l’articolo 8 della direttiva 2002/91/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sulrendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumoenergetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevedeche gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivereispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibiligassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sullepotenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione esulla frequenza delle medesime;
Considerato che l’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sulrendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumoenergetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevedeche gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivereispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d’aria la cuipotenza nominale utile e’ superiore a 12 kW;
Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nellaseduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla SezioneConsultiva per gli atti normativi nell’Adunanza di Sezione del 20dicembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 15 febbraio 2013;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto conil Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di intervento e finalita’
- Il presente decreto definisce i criteri generali in materia diesercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degliedifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici
sanitari, nonche’ i requisiti professionali e i criteri diaccreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenzadegli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezionedegli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, diseguito denominato: “decreto legislativo”.
- I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all’edilizia
pubblica e privata.
Art. 2Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizionicontenute nell’articolo 2, comma 1, e nell’Allegato A del decreto
legislativo.
Art. 3Valori massimi della temperatura ambiente
- Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazioneinvernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misuratenei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare, nondeve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita’industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazioneestiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate neisingoli ambienti raffrescati di ciascuna unita’ immobiliare, non deve
essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. 3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entroi limiti fissati ai commi 1 e 2 e’ ottenuto con accorgimenti che non
comportino spreco di energia. 4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minorio anziani, nonche’ le strutture protette per l’assistenza e ilrecupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati aservizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2,limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamentomedico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche edi organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali,le autorita’ comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti ditemperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualoraelementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazioned’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
- Per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali eassimilabili, le autorita’ comunali possono concedere deroghe ailimiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2,qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedanotemperature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernaledegli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile
in altro modo.
Art. 4
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
- Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degliambienti invernali sono condotti in modo che, durante il lorofunzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura
indicati all’articolo 3 del presente decreto. 2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e’ consentito con i seguenti limiti relativi al periodoannuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche indue o piu’ sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione.
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Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essereattivati solo in presenza di situazioni climatiche che negiustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera nonsuperiore alla meta’ di quella consentita in via ordinaria.
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La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicatinella zona F e’ compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
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Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura eassimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minorio anziani, nonche’ alle strutture protette per l’assistenza ed ilrecupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabilicondominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) agli edifici adibiti ad attivita’ industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o diproduzione.
- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente allasola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenticasi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonche’ edificiadibiti ad attivita’ commerciali e assimilabili, limitatamente alleparti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delleattivita’;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centralidi cogenerazione con produzione combinata di elettricita’ e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento ditipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu’ edifici dotati dicircuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici dicui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acquacalda per usi igienici e sanitari, nonche’ al fine di mantenere latemperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario agarantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di piu’ unita’ immobiliariresidenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotatoda una sonda di rilevamento della temperatura esterna conprogrammatore che consenta la regolazione almeno su due livelli dellatemperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possonoessere condotti in esercizio continuo purche’ il programmatoregiornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di unatemperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle oreal di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di piu’ unita’ immobiliariresidenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, inogni singola unita’ immobiliare, un sistema di contabilizzazione delcalore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambientedell’unita’ immobiliare stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperaturanell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unita’ immobiliari residenziali eassimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperaturaambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione didetta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 orenonche’ lo spegnimento del generatore di calore sulla base dellenecessita’ dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizioenergia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento delcomfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento,purche’ si provveda, durante le ore al di fuori della durata diattivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuarela potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
- Presso ogni impianto termico al servizio di piu’ unita’immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario ol’amministratore espongono una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impiantotermico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalita’ e il recapito del responsabile dell’impiantotermico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territorialedegli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonomaai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).
Art. 5
Facolta’ delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
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In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, conpropria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovateesigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera diattivazione degli impianti termici, nonche’ stabilire riduzioni ditemperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sianei singoli immobili.
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I sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazionedei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
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L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzionedell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge inmateria di efficienza energetica sono affidati al responsabiledell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzoresponsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliariresidenziali in cui il generatore o i generatori non siano installatiin locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cuinello stesso locale tecnico siano presenti generatori di caloreoppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici,puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde dellepredette attivita’ degli impianti.
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In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, ladelega di cui al comma 1 non puo’ essere rilasciata, salvo chenell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico diprocedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essereogni atto, fatto o comportamento necessario affinche’ il terzoresponsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativavigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione deinecessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui siainstaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita
attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In taleipotesi la responsabilita’ degli impianti resta in carico aldelegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degliinterventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegatoal delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal terminedei lavori.
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Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabilerispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impiantotermico, in particolare in materia di sicurezza e di tuteladell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da parte delterzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative,applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in formascritta contestualmente all’atto di delega.
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Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunicatempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza dieffettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto didelega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabilial corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e allasua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici incui vige un regime di condominio il delegante deve espressamenteautorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabilea effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dallacomunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. Inassenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega delterzo responsabile decade automaticamente.
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Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonomacompetente per territorio, o l’organismo da loro eventualmentedelegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso,entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivigiorni lavorativi, nonche’ le eventuali variazioni sia dellaconsistenza che della titolarita’ dell’impianto.
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Il terzo responsabile non puo’ delegare ad altri leresponsabilita’ assunte e puo’ ricorrere solo occasionalmente alsubappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di sua competenza,fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita’ dimanutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per glieffetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
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Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e’ incompatibilecon il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e conle societa’ a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, inqualita’ di partecipate o controllate o associate in ATI o aventistessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto dicollaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito diun contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito nonsia riconducibile alla quantita’ di combustibile o di energiafornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivipreventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deveessere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni deldecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
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Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolaresuperiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia diappalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso dicertificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di gestione emanutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata aisensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
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Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzionedell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi deldecreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelleistruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibilidall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativavigente.
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Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprieistruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, leoperazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi edei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essereeseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modelloelaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
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Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dellerestanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositiviper i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni delfabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con laperiodicita’ prevista dalle normative UNI e CEI per lo specificoelemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
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Gli installatori e i manutentori degli impianti termici,abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettiveresponsabilita’, devono definire e dichiarare esplicitamente alcommittente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alladocumentazione tecnica del progettista dell’impianto o delfabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cuinecessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantirela sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a)vadano effettuate.
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Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione diacqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto diimpianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento aqualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i librettidi impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamenteaggiornati, con gli eventuali allegati.
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I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e deirapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3,nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologieimpiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da unanumerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministrodello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando lafacolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulterioriintegrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedonouna sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibiliinterventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impiantoin modo economicamente conveniente.
Art. 8
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
- In occasione degli interventi di controllo ed eventualemanutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici diclimatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggioredi 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenzatermica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo diefficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A
del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalita’ dei sistemi
di regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalita’ dei sistemidi trattamento dell’acqua, dove previsti.
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Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo irispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, comeindividuati all’Allegato A del presente decreto.
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I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a curadell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema digenerazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
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Il successivo controllo deve essere effettuato entro i terminiprevisti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma3.
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Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore cheeffettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere unospecifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, comeindicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapportoe’ rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e loallega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia e’trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzoindicato dalla Regione o Provincia autonoma competente perterritorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presentedecreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto,la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguitaprioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzionidi cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da partedell’operatore che effettua il controllo.
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Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli,misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare delgeneratore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, inconformita’ alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare noninferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B del presentedecreto.
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I generatori di calore per i quali, durante le operazioni dicontrollo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferioriai limiti fissati nell’Allegato B del presente decreto, nonriconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla datadel controllo. Ove il responsabile si avvalga della facolta’ dirichiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da partedell’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 9, tale scadenzaviene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze ditale verifica.
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I generatori di calore per i quali, durante le operazioni dicontrollo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori aquelli fissati nell’Allegato B del presente decreto sono comunqueesclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all’articolo4, comma 6, lettera e).
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Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nelcorso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valoridei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica sianoinferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase dicollaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto,devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranzadel 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo oprimo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori
di targa. 10. Le unita’ cogenerative per le quali nel corso delle operazioni
di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri checaratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranzedefinite dal fabbricante devono essere riportate alla situazioneiniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici
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Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, leautorita’ competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioninecessari all’osservanza delle norme relative al contenimento deiconsumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impiantitermici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degliinteressi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
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Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazioneinvernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e diclimatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minoredi 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienzaenergetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamentorispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale edestiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, sedisponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti amigliorare il rendimento energetico dell’impianto in modoeconomicamente conveniente.
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I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto diimpianto di cui all’articolo 7, comma 5.
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Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termicautile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metanoo gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termicautile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapportodi controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzoresponsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
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In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita’ dicui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimidi cui all’Allegato C del presente decreto.
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Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 115, l’Unita’ tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea(ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento edi Bolzano, nonche’ alle autorita’ competenti e agli organismiesterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita’ diformazione e qualificazione del personale incaricato degliaccertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presentearticolo.
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmenteattraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cuial presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenutenel presente provvedimento degli impianti termici presenti nelterritorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, conprovvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono lemodalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione diun sistema informativo relativo agli impianti termici e allosvolgimento dei propri compiti.
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Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ol’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti dicontrollo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevinola necessita’, si attivano presso i responsabili degli impiantiaffinche’ questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmentenecessari.
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Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza
energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criterie priorita’:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo diefficienza energetica o per i quali in fase di accertamento sianoemersi elementi di criticita’;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere conanzianita’ superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solidocon potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termicautile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degliimpianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utilenominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori acombustibile liquido o solido con potenza termica utile nominalecompresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti,ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dairapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la nonriconducibilita’ a rendimenti superiori a quelli fissatinell’Allegato B del presente decreto.
- Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dellosviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullostato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nelterritorio di propria competenza, con particolare riferimento allerisultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. Larelazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente ilperiodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come inizioal primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’annosuccessivo.
Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome
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Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo e nel rispettodel principio di sussidiarieta’, le disposizioni del presente decretosi applicano ai territori per i quali le Regioni o le Provinceautonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti diapplicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entratain vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previstodal presente articolo.
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Al fine di garantire un’applicazione omogenea sull’interoterritorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Provinceautonome provvedono affinche’ sia assicurata la coerenza dei loroprovvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli comeriferimento minimo inderogabile.
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Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome,tenendo conto delle peculiarita’ del territorio, del parco edilizio eimpiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economicheconcernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, dellespecificita’ ambientali, del contesto socio-economico e di uncorretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
a) individuare le modalita’ piu’ opportune per garantire ilcorretto esercizio degli impianti termici e piu’ efficaci per losvolgimento delle previste attivita’ di controllo, accertamento eispezione, anche:
1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cuieseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare
attenzione agli impianti a combustibile solido; 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli
impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dalpresente decreto;
3) differenziando le modalita’ e la cadenza della trasmissionedei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5; b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e deisoggetti cui affidare le attivita’ di ispezione sugli impiantitermici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendoprogrammi per la loro qualificazione e formazione professionale,tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto enel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei servizi; c) assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento
e la gestione del catasto degli impianti termici, nonche’ per gliaccertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante lacorresponsione di un contributo da parte dei responsabili degliimpianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondomodalita’ uniformi su tutto il territorio regionale.
- Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delledisposizioni di cui all’articolo 9, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici,anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile aglistessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all’articolo9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degliimpianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impiantitermici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica,favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamentoprofessionale dei soggetti cui affidare le attivita’ di ispezionesugli impianti termici nonche’ avviare programmi di verifica annualedella conformita’ dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione deicittadini.
- Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome chealla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia’provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia diesercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degliimpianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottatealle previsioni del presente decreto.
Art. 11 Sanzioni
- In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigonole sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del decretolegislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore dicondominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell’operatoreincaricato del controllo e manutenzione.
Art. 12 Abrogazioni
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E’ abrogato l’articolo 5 del decreto del Presidente dellaRepubblica 2 aprile 2009, n. 59.
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Sono abrogati l’allegato I ed i seguenti articoli del decretodel Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4; b) articolo 9; c) articolo 10; d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
Art. 13
Copertura finanziaria
- All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2013 NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229